Spesso, le notizie e le informazioni riguardo l’usura bancaria su un mutuo promettono delle possibilità di azione che le sentenze in materia invece non prevedono. E’ per questo che le imprese dovrebbero decidere di avvalersi di un servizio di consulenza capace di combattere comportamenti illeciti nei contratti di mutuo e apertura conto e che offra un’analisi per comprendere profondamente
le opportunità: Noi ne siamo un esempio reale!
Facciamo un po’ di chuarezza: La Banca d’Italia offre un valido strumento al fine di valutare la presenza di usura bancaria: ogni 3 mesi stabilisce il tasso di interesse massimo, detto ‘tasso soglia’, che i creditori possono applicare ai clienti al momento dell’accensione di un rapporto di finanziamento. Specifichiamo quindi che, i tassi soglia in materia bancaria non sono universali, ma differenziati secondo le varie operazioni di finanziamento.
Le forme più comuni di operazioni di finanziamento con cui gli istituti bancari o istituti finanziari
finanziano le ditte e agli enti pubblici sono:
- Aperture di credito sul conto corrente
- Anticipi e sconti fattura
- Mutui per case, capannoni, macchinari o prestiti finanziari
- Leasing strumentali o finanziari
Per determinare se sussiste il reato di USURA bancaria sugli interessi è fondamentale valutare quali oneri debbano essere inclusi per il raffronto con il tasso soglia fornito dalla Banca d’Italia.
Queste difficoltà di valutazione nel comprendere se si è vittima di usura bancaria, indicano che non si tratta tanto di una questione di conteggio quanto invece di una valutazione giuridica di cosa vada considerato e cosa vada ignorato.
L’Anatocismo invece, è il calcolo degli interessi sugli interessi, che sommati al capitale diventano “Capitale Illecito”. Tutti gli istituti di credito effettuano il conteggio degli interessi utilizzando il metodo composto (trimestrale) e non quello semplice (annuale) come prevede la legge, per cui le clausole di anatocismo riportate nei contratti finanziari sono nulle per violazione all’art. 1283 c.c.
Per confermare questo orientamento, la Corte di Cassazione a Sezione Unite con sentenza N° 21095 del 4/11/04 e con sentenza n. 24418/10, ha riconosciuto l’illegittimità dell’anatocismo in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo.
È possibile ottenere dalle banche il rimborso per Anatocismo o il riaccredito in conto di detti interessi composti in tutti i rapporti di conto corrente accesi prima del giugno 2000 e, quanto agli interventi prodotti dai conti anticipi (salvo buon fine – sconto – anticipo fatture), anche per conti accesi in periodo successivo.
SE PENSI CHE LA TUA BANCA TI ABBIA ADDEBITATO INGIUSTAMENTE DELLE SOMME NON DOVUTE, AFFIDATI A NOI PERCHE’ SAPREMO DARTI SOLUZIONI CONCRETE!